Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali relativi alle politiche di sostegno e di promozione della famiglia in attuazione degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38, 47 e 53 della Costituzione, nonché dei princìpi contenuti negli atti internazionali vigenti in materia di diritti umani, e in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, firmata a New York il 10 dicembre 1948, nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, firmato a New York il 16 dicembre 1966, e nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, resi esecutivi dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
      2. L'attuazione delle finalità della presente legge è garantita dall'azione coordinata dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni singoli o associati, nonché delle istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sociale.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla medesima legge, secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

 

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